10 marzo, 2020

GENITORI SEPARATI ALL’EPOCA DEL COVID-19

L’emergenza COVID-19 sta ridisegnando i confini entro i quali, almeno in via transitoria, è necessario e possibile muoversi.

La velocità di diffusione del contagio e la gravità dei sintomi delle persone contagiate stanno comportando l’adozione di provvedimenti stringenti e straordinari, commisurati alla emergenza che diviene di ora in ora più drammatica. Per tali ragioni, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che ha statuito variazioni e integrazioni al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ora applicabili sull’intero territorio nazionale. Il Decreto del Presidente del Consiglio dell’8.3.2020 aveva già disposto che si dovesse:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il 9 marzo 2020 il nuovo decreto ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento.

Tali misure si applicano ai figli minori di genitori separati? Direi di si.

In Italia, tale quesito interessa migliaia di bambini e ragazzi e, nel vuoto normativo ed in assenza di coordinamento tra genitori, i contrasti rischiano di moltiplicarsi.

Auspicabile sarebbe che il genitore non collocatario si accordasse con l’altro nei casi in cui tra i due luoghi di residenza vi fosse una certa distanza o che uno di essi fosse addirittura in una delle zone più a rischio, così come auspicabile sarebbe che, preposto a tenere i bambini sino al termine del periodo di emergenza, fosse il genitore che lavorasse da casa o svolgesse la professione con i minori contatti interpersonali. Sarebbe, insomma, necessario che si potesse compiere una valutazione del rischio a tutela del superiore interesse del minore.

Tuttavia, nella realtà, soprattutto nelle situazioni in cui uno dei genitori è un soggetto abusante, violento o animato da acredine, non si riesce a raggiungere un accordo.

A mio parere, tuttavia, in ottemperanza all’art.1 del decreto del 9 marzo 2020, dell’art. 1 del decreto dell’8 marzo 2020, dell’art. 32 della Costituzione, della normativa regionale e della normativa nazionale ed internazionale a protezione dell’Infanzia, deve essere sospeso il diritto di visita del genitore non collocatario che abbia residenza in un Comune distante oltre 30 Km da quello di residenza del minore, del genitore che svolga una professione a rischio o che si sia recato nelle zone maggiormente colpite dal COVID-19 o abbia avuto contatti sociali con chi in quelle zone dimori o lavori.

Ritengo, altresì, che debbano essere sospese le CTU in materia Famiglia e le mediazioni in corso poiché gli stessi professionisti, nell’esercizio delle proprie funzioni si recano o si sono recati in vari Tribunali del territorio nazionale e sono, quindi, venuti a contatto con una ampia e non precisabile quantità di persone tale da non potersi escludere il contatto con persone contagiate o provenienti dalle zone rosse o che siano venuti in contatto con chi in tali zone risieda o lavori, tenuto, peraltro, conto che anche i positivi non sintomatici sono capaci di diffondere il contagio.

La ratio sottesa alle misure adottate dallo Stato e dalle Istituzioni è limitare ai soli casi di assoluta necessità gli spostamenti ed i contatti sociali ed in ogni contesto, ancorchè ancora non specificamente regolamentato, ma soprattutto quello che riguardi minori ed anziani, dovrebbe attenersi a questo principio ed al più rigoroso buon senso.

In tale momento, è altresì auspicabile che siano adottate linee guida comuni a salvaguardia delle categorie più deboli e di tutta la collettività, ponendo in posizione subordinata il soddisfacimento degli interessi dei singoli.

Nella attuale condizione di allerta e pericolo, cui nessuno era preparato, lo sforzo degli avvocati, pur nel dovere di difendere le istanze dei propri clienti, deve tradursi in un’unica voce che reclama e proclama la difesa del diritto alla vita ed alla salute sopra e prima di ogni altro diritto ed interesse.

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