21 maggio, 2018

VIOLENZA DI GENERE E VIOLENZA ASSISTITA: DUE FACCE NELLA STESSA CASA

Il fenomeno della violenza contro le donne rappresenta un dato estremamente allarmante sia a livello sociale che economico. In Italia, secondo i dati ISTAT pubblicati nel 2017, oltre 8 milioni di donne tra i 16 ed i 70 anni, avrebbero subito almeno una volta nella vita una forma di abuso psicologico, sessuale, fisico. Viene uccisa una donna ogni due giorni e migliaia di loro, nel silenzio di una vita solo apparentemente normale, parti di una familgia apparentemente normale, subiscono soprusi. La violenza viene agita, infatti, soprattutto all’interno delle mura domestiche ad opera di un marito, ex partner o genitore delle vittime.

Lo scenario allarmante della violenza di genere ha quale intollerabile sfondo la violenza assistita che subiscono i figli delle donne maltrattate.

Il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) rende noto che “per violenza assistita intrafamiliare si intende qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il/la bambino/a può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente(quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti” .

La CONVENZIONE DI ISTANBUL contro la violenza di genere, ratificata in Italia con la L. 77/2013, attesta che “i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia” .

Un genitore che stia subendo abusi psicologici, quali svalutazione, denigrazione, condotta prepotente, isolamento e controllo economico, gelosia ossessiva, tradimento seriale, indifferenza e freddezza emotiva, o violenza fisica o sessuale, è un genitore vittima di violenza di genere e tale situazione minerà in modo profondo la sua serenità, stabilità e capacità. Lo stato di prostrazione e trauma non può non riversarsi sui minori che, in modo diretto, in quanto testimoni presenti alle modalità su descritte, o in modo indiretto, cioè intuite dal bambino che vede la madre triste, spaventata, preoccupata, assente, o che nota lividi, suppellettili o oggetti rotti, è un bambino che sta subendo violenza assistita.

Le conseguenze psichiche della violenza assistita sono drammatiche e possono comportare l’insorgere del disturbo post-traumatico da stress. Il minore può diventare oltremodo ansioso, ipervigile, svogliato, peggiorare il proprio rendimento scolastico, sviluppare disturbi del sonno, mostrare una maggiore aggressività o malinconia, ammalarsi più frequentemente. Tali ripercussioni, se non immediatamente contenute attraverso la interruzione della violenza assistita e, nei casi più seri, una terapia psicologica, avrà gravi conseguenze anche in età adolescenziale o adulta, tendendo ad adottare una coazione a ripetere ad imitazione o della figura maltrattante (divenendo essi stessi responsabili di atti di bullismo o di maltrattamento su partner e figli futuri) o del genitore-vittima, accettando di subire maltrattamenti da partner, amici, colleghi.

PAS contro la vittima

Il genitore vittima di violenza rischia, inoltre, di subire ulteriori danni causati dalla PAS, la c.d. Sindrome da alienazione parentale. Il genitore maltrattante, al fine di giustificarsi agli occhi dei minori in ordine agli abusi perpretati ai danni dell’altro genitore, lo descrive come incapace, malato, immaturo. A mero titolo esemplificativo, il minore potrebbe udire queste frasi “ tua madre è una stupida, pazza incapace! Mi tormenta con richieste inutili e intanto guarda… nemmeno una cena sa preparare!” e potrebbe pertanto credere alla figura distorta del genitore-vittima, che perderà, agli occhi del bambino, l’autorevolezza e la identità positiva.

PAS: i Tribunali accusano le vittime

Inoltre, il problema della PAS rileva anche sotto un ulteriore profilo: è, difatti, molto frequente che, qualora la vittima inizi a ribellarsi e cerchi tutela nelle istituzioni, sporga querele, chieda la separazione con addebito, insista per ottenere l’affidamento esclusivo dei figli, il partner abusante, solitamente malato di controllo e potere, si erga a vittima, anche ricorrendo a manipolazione ed inversione della realtà e dei ruoli, tenti di recitare la parte della persona ingiustamente accusata, contro cui l’altro genitore si muove al fine di farlo apparire malvagio o cattivo padre o madre e, in un sorprendente ribaltamento delle posizioni, si dichiara vittima di alienazione parentale.

Purtroppo, nei casi di violenza psicologica, per sua natura invisibile, o qualora la vittima di violenza fisica o sessuale non abbia prontamente denunciato negli anni gli abusi, accade che si corra il rischio di essere non creduti o addirittura considerati responsabili di attuare la PAS tanto che i Giudici potrebbero valutare provvedimenti sanzionatori o restrittivi ai danni della vera vittima.

La tendenza alla minimizzazione, una cultura ancora troppo diffusa anche tra le stesse donne, secondo cui la figura paterna sia ineliminabile e vada garantita a qualsiasi costo, la falsa credenza che anima Giudici, operatori sociali, medici psichiatri, avvocati, in virtù della quale una persona possa maltrattare il partner o perseguitarlo e tuttavia rimanere un buon genitore, determinano realtà familiari disfunzionali per i minori, prima costretti a subire la violenza assistita e poi a dover continuare a vedere il genitore maltrattante in regime di affido condiviso.

La violenza coniugale è degna di nota, quando si parla di tutela dell’infanzia, non soltanto in quanto è evidente che chi abusa di un adulto abbia una personalità tale da far temere che possa abusare direttamente di un bambino, anzi, come attesta l’APA nel documento “Violence and the family” “quei padri che hanno usato violenza sulle compagne adottino anche con i propri figli il medesimo comportamento abusante e le stesse tecniche di controllo psicologico”, ma anche perché anche solo essere testimoni di violenza su uno degli adulti di riferimento può avere sulla loro salute e sulla qualità della loro vita da adulti effetti devastanti.

E’ stato dimostrato che anche il solo assistere alla violenza cronica ( anche psicologica) fra genitori può generare in un bambino un disturbo post traumatico da stress; nello studio Child-Witnessed Domestic Violence and its Adverse Effects on Brain Development: a Call for Societal Self-Examination and Awareness, viene rilevato che l’esposizione alla violenza domestica può arrivare a causare nei bambini vere e proprie alterazioni nella struttura dell’encefalo.

Come difendere i bambini vittime di violenza assistita?

CONSAPEVOLEZZA della vittima

La vittima di violenza morale o fisica ha bisogno di raggiungere quel grado di consapevolezza che la renda capace di vedere non soltanto gli abusi che sta subendo, ma la necessità che interrompa la relazione, denunciando, ove sia opportuno, il carnefice.

La vittima ha, inoltre, bisogno di sottrarsi alla cultura della famiglia unita a tutti i costi per il bene dei figli ed a quella altrettanto pericolsa del con me è un mostro ma ai figli viuole bene, è sempre il padre, comprendendo che i figli hanno diritto e necessità di vivere in un contesto sano, armonioso e non lesivo del loro sviluppo psico-emotivo.

CONSAPEVOLEZZA delle istituzioni

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, comunemente detto “Legge sul femminicidio”, ha introdotto l’aggravante dell’art 61, n. 11 quinquies c.p. per tutti i delitti non colposi contro la vita e la incolumità individuale, contro la libertà personale (connotati cioè da violenza fisica), oltre che per il delitto di maltrattamenti in famiglia, commessi in danno o in presenza di minori. Purtroppo, non esiste un reato di violenza assistita a sé stante, ma l’ordinamento giuridico italiano ha previsto soltanto che essa sia ritenuta l’aggravante di altri reati. Tuttavia, in sede di affidamento dei figli oppure in via autonoma attraverso un procedimento dinanzi il Tribunale dei Minorenni, il genitore abusato potrà promuovere una istanza al fine di ottenere provvedimenti sanzionatori ex art. 330 c.c. o 333 c.c. , ossia provedimenti che vanno, nei casi più gravi, alla decadenza della patria potestà, alla sopsensione della stessa, al monitoraggio da parte degli assistenti sociali sull’andamento dei rapporti tra genitore maltrattante-figli, alla frequentazione protetta in presenza di operatori sociali, alla concessione dell’affidamento esclusivo in luogo di quello condiviso che oggi opera automaticamente; a norma dell’ art. 337-ter introdotto dal d.lgs 154/13 (ex art. 155, terzo comma, c.c.), costituisce eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo rappresenta una eccezione: all’affidamento condiviso può infatti derogarsi solo allorché risulti “contrario all’interesse del minore…”. Il quadro probatorio, costituito da testimonianze, registrazioni, documenti, relazioni degli assistenti sociali ecc., che attesti l’ inidoneità genitoriale nei confronti del padre ( o della madre) legittimerà un affidamento esclusivo del minore alla madre. In particolare, la violenza assistita così come il disinteresse mostrato dal genitore per i bisogni e le necessità emotive, materiali, psicologiche dei figli costituiscono elementi idonei a giustificare che sia disposto l’affidamento esclusivo al genitore non abusante con la decadenza dalla potestà.

TERAPIA PSICOLOGICA

Un bambino che abbia vissuto all’interno di un nucleo familiare disfunzionale e che abbia assistito alla violenza necessita molto spesso di seguire un percorso terapeutico mirato al fine di elaborare il trauma e limitare i danni riportati alla sua delicata psiche in crescita.

DIFESA E PROTEZIONE ALL’INFANZIA

La sentenza n. 460/16 emessa dal Tribunale di Roma sembra distante dall’aver percepito le direttive europee e mondiali, nonché quelle nazionali, sul tema laddove, tristemente attesta “così, per esempio, l’uomo che abbia posto atteggiamenti violenti e aggressivi contro la ex moglie, ed a cui sia stata addebitata la separazione, non perde l’affidamento dei figli. Lo perderebbe se le condotte lesive fossero state poste anche nei riguardi dei bambini”. Continua il Tribunale di Roma neanche un clima di forte tensione fra i coniugi, per quanto caratterizzato da liti e grida o da comportamenti violenti, non preclude l’affido condiviso, sempre che i figli mostrino di riconoscere entrambi i genitori come figura di riferimento e abbiano un buon legame affettivo con ciascuno di loro.

Solo precise controindicazioni nell’interesse dei bambini possono portare a escludere il regime ordinario di affidamento condiviso.”

La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, ha riconosciuto che l’affidamento esclusivo deve essere disposto:

  1. se il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori

  2. nel caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell’impulsività dell’agire, anche se tale impulsività non rientri in una ipotesi di psicopatologia;

  3. in ragione dell’inidoneità di uno dei genitori che, con le sue cure eccessive, sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena;

  4. qualora un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, condizioni ed allontani il figlio dall’altro genitore (PAS) ;

  5. qualora uno dei genitori violi in modo grave e continuato i propri doveri

  6. qualora il padre si renda totalmente inadempiente per anni all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio ed eserciti in modo discontinuo il diritto di visita;

  7. in caso di totale disinteressamento, da parte di uno dei genitori, verso il minore

  8. se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell’altro alla presenza dei figli;

  9. qualora un genitore risulti di assai cattiva condotta morale e civile, sia stato condannato per omicidio e per altri non lievi reati, presentì un carattere collerico e violento, sia affetto da etilismo cronico

  10. in caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitoriIl genitore che vive una relazione abusante deve reagire anche per i propri figli e non incorrere nell’errore di credere che siano troppo piccoli per capire o che, addirittura, sia giusto non privarli del proprio padre (o madre) ancorché prevaricatori, manipolatori, violenti.

Il genitore che tace condanna se stesso ed i bambini o ragazzi ad una seria compromissione delle facoltà di sviluppo sano di tutti i membri coinvolti.

I Tribunali, gli avvocati, gli operatori, come instancabilmente mi trovo a ripetere, non commettano l’errore di minimizzare i racconti di violenza dell’adulto di riferimento e si attivino, ciascuno nel proprio ruolo professionale, in relazione all’adozione di misure veloci, severe ed idonee a preservare l’incolumità fisica e psichica dei soggetti più indifesi della società.

Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata qualsiasi riproduzione, utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente blog, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, diffusione e distribuzione dei contenuti stessi mediante qualsiasi piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta da parte dell’autore Avv. Marina Marconato. I CONTENUTI DEL SITO E DI OGNI ARTICOLO POSSONO ESSERE CONDIVISI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CITANDONE L’AUTRICE E LINKANDO LA FONTE.