IL COSTO DEL DOLORE
La gelosia ossessiva non è amore, l’insulto e le critiche sprezzanti e ripetute nel tempo non sono amore,i tradimenti seriali non sono amore ma sono tutti comportamenti riconducibili alla violenza relazionale e spesso sono preludio di quella fisica. I “ti amo” gettati là e contradetti dal contesto in cui le parti si muovono o dal comportamento concreto sono ami con cui soggetti immaturi o disturbati cattureranno persone alla ricerca disperata di un amore da film romantico o persone che hanno una bramosia di essere amate a tutti i costi.Ma anche in una relazione apparentemente sana , i segnali di un abuso non possono essere ignorati perchè sopportare ciò che non deve essere sopportato permette sempre un inasprimento degli abusi stessi.
La tolleranza deve essere pari a zero. Le modalità disunzionali non possono essere nè tollerate nè agite in modo compartecipe . Ogni persona può e deve scegliere di salvaguardare la propria dignità ed i propri confini psichici,emotivi e fisici.
Chi si ritiene incapace di porre fine alla relazione o non riesce ad accettare la chiusura della stessa inseguendo o rimpiangendo il proprio partner, magari aggressivo o semplicemente assente, deve cercare di chiedere aiuto e iniziare un percorso personale di recupero della propria identità. Non si può attendere chi non tornerà .Non si può amare chi ci fa del male .
La relazione con un soggetto violento o con uno psicopatico provoca sofferenza emotiva, psichica, morale ed a volte fisica. Lo stato di dipendenza e soggezione in cui le vittime cadono, comporta una sostanziale incoscienza circa gli abusi subiti,almeno in un primo tempo,un primo tempo che,come sappiamo, a volte dura anni. Nella maggior parte dei casi,la relazione,ad un cero punto, esplode in manifestazioni palesemente violente e distruttive, tuttavia,la vittima, stanca, destabilizzata,colpevolizzata,isolata, non riesce a sottrarsi velocemente,continuando a subire colpi alla propria identità e persona via via più forti. Quando, finalmente, riesce ad interrompere il rapporto ( o a dar corso alle prime interruzioni da cui sovente torna indietro nella speranza vana di un promesso miglioramento) dinanzi a sé,la persona abusata, ha un quadro desolante di macerie e ferite:sono i danni provocati dallo psicopatico. Lo psicopatico o il narcisista patologico viola principi umani universali che la legge e la nostra Costituzione tutelano e proteggono: l’articolo 32 sancisce :”la Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo”. Il diritto citato è l’unico che la Costituzione italiana qualifica come “inviolabile”. Esso si sostanzia nel diritto all’integrità fisica e psichica tanto che la legge dello Stato, uniformandosi a tale principio, punisce coloro i quali agiscono in modo da ledere tale dirittto e prevede la risarcibilità dei danni subiti dalla vittima. Sia nel caso in cui si denunci il soggetto abusante per reati, quali la violenza privata,la violenza sessuale, gli atti persecutori, sia nel caso in cui, in sede civile, si agisca per ottenere la separazione o il divorzio, oppure allorchè si decida di rivolgersi ad un Tribunale per vedere riconosciuti i propri diritti violati, dobbiamo sapere che la legge italiana e la giurisprudenza riconoscono quattro tipologie di danno da cui discende il diritto ad ottenere la condanna dell’autore a pagare somme di denaro :1) il danno patrimoniale 2) il danno biologico 3) il danno morale 4) il danno esistenziale. Lo psicopatico, è bene saperlo, ne provoca sempre almeno uno, spesso tutti. Oggi, quasi sempre, tuttavia, rimane totalmente impunito. Le vittime denunciano soltanto nei casi più gravi, spesso non riescono a costruire quadri probatori convincenti poiché in parte mal diretti dai legali,in parte a causa della difficoltà riscontrata nel raccogliere le prove di una violenza e di un conseguente danno “invisibili”, in parte per la scarsa conoscenza del fenomeno da parte dei Tribunali. Quante vittime subiscono un danno patrimoniale dalla storia con un soggetto abusante o psicopatico ? E’ probabile che la violenza fisica o psichica, abbia conseguenze patrimoniali, quali esborsi per cure mediche oppure possa comportare riflessi negativi sulla capacità di produrre reddito. Ritengo che vi sia un’alta percentuale di persone che, a causa degli abusi subiti, abbia dovuto sostenere spese per farmaci e/o terapie ed abbia, durante il corso della relazione malata, visto diminuire la propria concentrazione e capacità nel lavoro con conseguenze negative nel guadagno e nella buona riuscita dell’attività.Tutto questo,ove adeguatamente provato,comporta il diritto ad un risarcimento. Ed ancora, quante vittime hanno subito un danno biologico,alla salute,che ha comportato l’insorgere di patologie fisiche e/o psichiche in seguito alla violenza fisica e morale agita dallo psicopatico? L’insorgere di malattie psicosomatiche,gastriti,coliti,amenorrea,emicranie,malattie cardiovascolari. Il danno fisico ,ma anche il danno psichico, è una conseguenza tipica della violenza psicologica e di un evento traumatico.Accertata la patologia da parte di un medico-legale ( si ricordi che vi sono gli psicologi forensi) si può ottenersi il giusto risarcimento. Parliamo, poi, del danno esistenziale che, si badi bene, è stato riconosciuto anche nell’ambito dei rapporti familiari tra partner e tra genitore-figlio. Il danno esistenziale si verifica allorchè il soggetto abusato subisca, a causa delle aggressioni ,un cambiamento negativo e duraturo del proprio stile di vita,una perdita di chances, uno sconvolgimento non transitorio stabile delle proprie abitudini, del modus di avere relazioni interpersonali, una alterazione definitiva a livello comportamentale. In ultimo,il danno morale qualificato quale patimento,dolore di durata transitoria ( e non stabile come il danno psichico-biologico), che si sostanzia quale conseguenza ad un evento lesivo che possiamo individuare tranquillamente nella violenza morale e fisica e negli abusi quotidiani di denigrazione, tradimento, silenzi, insulti. Il danno morale vine chiamato,infatti, “pretium doloris” il costo del dolore.
QUANDO C’E’ VIOLENZA CARNALE?
Meritevole di esame, a mio avviso, è il delicato e grave argomento della violenza sessuale e degli elementi che ne integrano gli estremi. Le modalità violente dello psicopatico e dei soggetti violenti, lo schema ricattatorio e dominatore della loro personalità, l’uso dell’induzione subdola, la considerazione del sesso quale strumento di potere fanno sì che gli abusi agiti entrino anche nella sfera sessuale. La violenza sessuale dal 1996 è considerato reato contro la persona (sino ad allora,ahimè,era solo un reato contro la morale) .Disciplinato dagli art. 609 bis e ss. del codice penale, è punito con una pena che va dai 5 ai 10 anni di reclusione. La violenza sessuale non scatta solo quando la vittima, con uso delle armi o della forza che immobilizza, viene costretta a subire un rapporto intimo. Innazitutto, perchè vi sia violenza carnale non deve esserci necessariamente un rapporto intimo ma tutti gli atti che siano riconducibili alla sfera sessuale, non solo nelle parti genitali ma nelle c.d. parti erogene,possono costituire elementi del reato . Per la Corte di Cassazione integrano il reato : “una toccatina veloce ed insidiosa” (Cass. 22840/07) “accarezzare la schiena fin sotto l’ascella contro il volere del soggetto passivo” (Cass. 4538/08) “bacio sulle labbra “ (Cass. 124257/07) . Il consenso al rapporto o agli atti sessuali, secondo l’accezione su esposta,deve essere pacifico e non deve subire interruzioni. Pertanto, può accadere che un soggetto sia d’accordo in un primo momento, ma ci ripensi successivamente e manifesti il suo dissenso.
Il reato di violenza sessuale si verifica anche tra le mura domestiche. La Corte di Cassazione ha stabilito che può sussistere violenza sessuale anche nel caso in cui la moglie rifiuti silenziosamente il rapporto per evitare scenate. La Cassazione nel 2015 ( sentenza n. 42993) ha stabilito la sussistenza della violenza carnale anche nelle ipotesi in cui la donna,a fronte di pregresse intimidazioni di natura psicologica, si trova in uno stato di soggezione mentale e disagio ed accetti le avances del partner. Gli ermellini, sempre nel 2015,hanno ravvisato reato di violenza carnale laddove anche vi sia stato un RIFIUTO IMPLICITO al rapporto derivante dalla conflittualità della coppia causata da mortificazioni, insulti, prevaricazioni morali, ritenendo che, per valutare la commissione del reato, debba guardarsi non solo al momento di consumazione dell’atto ma al contesto generale pregresso e complessivo dei maltrattamenti anche morali agiti. Direi che questa è una vittoria delle vittime ed un invito a riflettere.
La persona umana ha l’irrinunciabile diritto a veder trattare il proprio corpo, la propria mente e la propria emotività con rispetto assoluti. La ripetizione seriale e sistematica di atti che sono diretti a colpire uno o tutti e tre gli aspetti deve farci reagire e deve comportare una conseguenza nella vita degli abusanti, anche solo quale pretium doloris .
Avv. Marina Marconato
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata qualsiasi riproduzione, utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente blog, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, diffusione e distribuzione dei contenuti stessi mediante qualsiasi piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta da parte dell’autore Avv. Marina Marconato. I CONTENUTI DEL BLOG E DI OGNI ARTICOLO POSSONO ESSSERE CONDIVISI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CITANDONE L’AUTRICE E LINKANDO LA FONTE.