4 ottobre, 2024

VIOLENZA CONTRO I MINORI. IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO ADOTTA IL CONTATTOZERO: STOP AI CONTATTI CON IL GENITORE ABUSANTE ANCHE SENZA CONDANNA PENALE-SI ALL’AFFIDO SUPERESCLUSIVO ALLA MADRE

Il Tribunale di Viterbo con la sentenza n. 834/24 del 19.8.24, ha disposto l’affidamento esclusivo rafforzato di una minore alla madre, riservandole le decisioni di maggiore interesse, con collocamento presso di lei. Inoltre, il giudice di prime cure ha disposto l’interruzione delle visite e dei contatti anche telefonici tra padre e figlia.

Il collegio ha, altresì, rigettato l’istanza sia di affidamento della fanciulla al servizio sociale sia il monitoraggio da parte dell’ente, avendo valutato integra la capacità genitoriale materna.

La sentenza in esame rappresenta una decisione di pregio  rispetto alla tutela delle vittime di violenza nell’ambito dei procedimenti civili di affidamento dei minori, ove, troppo frequentemente, l’interesse a conservare a tutti i costi la bigenitorialità, la scarsa attitudine a considerare gli abusi ed i suoi effetti sulle vittime, lo scambiare la violenza per conflittualità di coppia, il pregiudizio e gli stereotipi sulle donne che vengono ritenute vendicative, ansiose e poco attendibili e sui bambini, considerati quasi di default poco credibili e manipolabili, comportano l’assunzione di decisioni in cui la volontà dei minori e la protezione della loro incolumità psicofisica passa in secondo piano rispetto alla genitorialità ed agli interessi degli adulti.

Il provvedimento, inoltre, rimanda alla normativa internazionale che, nei procedimenti di affidamento dei figli, intende proteggere e tutelare le vittime anche allorchè ancora non vi sia stata una sentenza penale di condanna a carico di uno dei due genitori.  

Si consideri, peraltro, che la Convenzione di Istanbul, ratificata con La Legge 77/2013 ( e quindi recepita in toto dallo Stato italiano) impone alle parti di adottare misure legislative o altre misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza domestica siano presi in considerazione nella determinazione dei diritti di affidamento e di visita in relazione ai minori e che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o di affidamento non pregiudichi i diritti e la sicurezza della vittima o dei suoi figli.

D’altra parte, come sottolinea la Relazione della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

il principio della bigenitorialità debba essere sempre subordinato ALL’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE, DIRITTO QUEST’ULTIMO DI RANGO COSTITUZIONALE, CHE IN OGNI BILANCIAMENTO DI INTERESSI DEVE ESSERE RICONOSCIUTO E TUTELATO QUALE PREMINENTE RISPETTO AGLI ALTRI.

I figli minori, in quanto vittime di violenza, sia diretta sia assistita hanno diritto di veder riconosciuta anche dai Tribunali civili ogni protezione e tutela prevista dalla Costituzione, dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata con L.176/91, dalla Convenzione di Istanbul.

Le S.U. della Cassazione, con le sentenze 26.1.2004 n. 1338, 1339, 1340,1341 hanno affermato che “sussiste un vero e proprio dovere del giudice italiano ad interpretare la legge interna in modo conforme alla Convenzione europea”

La sentenza 109/17 della Corte Costituzionale rileva che il giudice ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni.

Il Collegio del Tribunale di Viterbo e la Giudice relatrice che ha diretto il processo hanno saputo individuare e cogliere il vero interesse della bambina coinvolta.

La vicenda trae origine da un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio durante il quale, in una prima fase, era stato disposto l’affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori.

Nelle more del processo, tuttavia, la minore, di circa 8 anni, aveva narrato gravi episodi di violenza fisica e sessuale da parte del padre che si verificavano allorquando si trovava presso di lui.

Prima di trovare il coraggio di raccontare gli abusi, la minore aveva tentato di opporsi agli incontri con il genitore, piangendo e cercando di restare con la mamma, la quale, tuttavia, ignara delle violenze, la induceva a frequentarlo.

 L’uomo, fra l’altro, si mostrava oppositivo, lamentava continui ed inesistenti inadempimenti da parte della ex moglie, arrivando anche a negare il consenso per la psicoterapia della figlia che aveva iniziato a manifestare segni di disagio. Si rende noto che la donna aveva rappresentato che la causa della fine del matrimonio e della convivenza era dipesa dalla personalità vessatoria del marito durante la convivenza.

Un giorno, rientrata dal weekend con il padre, la mamma dovette condurre la bambina in Pronto Soccorso, ove venivano evidenziati segni di lesioni che la piccola spiegò con gli abusi subiti.

Successivamente alla denuncia penale, in fase di incidente probatorio, la minore riferiva puntualmente cosa accadesse da anni, riportando gli stessi fatti anche alle assistenti sociali interessate del nucleo familiare per ordine del tribunale civile.    

La Giudice, in puntuale e celere adempimento della normativa a protezione delle vittime di violenza, interrompeva la CTU in corso, disponendo incontri protetti tra padre e figlia. Tuttavia, la minore rifiutava di vederlo persino in videochiamata, manifestando, in tali forzose occasioni, fenomeni di ansia, agitazione, ed encopresi, come anche certificati dal medico pediatra.

Il Servizio Sociale, delegato all’organizzazione degli incontri ed al monitoraggio del nucleo familiare, assumeva un comportamento teso a forzare i contatti, premendo affinchè la minore, nonostante il malessere e le narrazioni di violenza, vedesse comunque il genitore.

Successivamente, la Giudice accoglieva l’istanza della madre, autorizzando la stessa ad individuare un professionista privato esperto in traumi e violenza domestica al fine di effettuare una valutazione psicologica sulla bambina. All’esito della valutazione, la psicologa specializzata accertava che la minore avesse subito dei traumi, evidenziando come fosse indispensabile evitare sia l’esposizione a situazioni vissute dalla minore come stressanti sia ricorrere a forzature rispetto alla volotà della piccola a non incontrare il genitore, anche in vista di un futuro eventuale miglioramento della relazione.

Sempre su istanza della madre, la Giudice autorizzava la donna ad individuare una psicoterapeuta in regime privato ed esperta in materia, la quale, confermava che la bambina aveva narrato ogni episodio abusante e che, al di là della colpevolezza del padre, fosse necessario preservarla dai contatti con lui onde garantire il suo benessere psico-fisico.

Il Tribunale civile di Viterbo, nelle more del processo penale ancora in corso, ma in ottemperanza alle norme nazionali ed internazionali in subiecta materia, riconosceva preminente, secondo il principio cardine del best interest of child, l’interesse della fanciulla rispetto a quello della bi-genitorialità, e compiva una valutazione motivata nella decisione secondo cui:

-le narrazioni della minore, precise e reiterate negli anni, rendevano poco credibile il fatto che  non fossero genuine

-le manifestazioni fisiche e psicologiche accertate dal medico pediatra e dalle relazioni delle psicologhe in vista dei possibili contatti con il padre rafforzavano il quadro

-il comportamento materno secondo cui la donna non aveva omesso di dare informazioni all’ex marito sullo stato della figlia e la prudenza manifestata nella raccolta delle prove e nella denuncia escludevano una pervicace modalità accusatoria verso il padre

   Il Tribunale così disponeva

Alla luce di tali elementi, prescindendo da valutazioni di competenza penalistica, che richiedono il completamento dell’istruttoria, si ritiene al momento altamente pregiudizievole qualsiasi forma di frequentazione del padre da parte di…In particolare appare necessario dare prevalenza alla ricostituzione del benessere psicofisico della minore attraverso la prosecuzione del sostegno terapeutico, consentendole di acquisire quella serenità che le potrà consentire di valutare tempi e modi della ripresa dei rapporti con il padre…omississ.. la minore continua a presentare disagi fisici anche nell’attesa della telefonata con il padre, vivendola come una forzatura. Pertanto, si ritiene di sospendere anche le telefonate e videochiamate fra padre e figlia, salvo che non sia la minore stessa a richiederle o a mostrarsi disponibile.

Si ritiene al momento anche di sospendere il monitoraggio del Servizio Sociale, al fine di escludere ogni forma o sensazione di vittimizzazione della minore, la cui vita è ormai da tempo purtroppo scandita da interrogatori, incontri con esperti, colloqui con professionisti, con pregiudizio per la serenità, tranquillità ed ilarità che devono invece caratterizzare e accompagnare la sua età.

Invero al riguardo assumono particolare valore le previsioni contenute nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.89 ratificata in Italia con la L. 27.5.91, n. 176. L’art. 2 prevede espressamente la prevalenza dell’interesse del superiore del minore nell’adozione delle diverse decisioni  mentre il successivo art. 9 consente l’allontanamento e la sospensione dei rapporti con uno dei genitori qualora essi siano contrari all’interesse del minore stesso. Infine, l’art. 12 dispone l’obbligo per gli Stati di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e che le opinioni del fanciullo debbano essere debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità….omissis… a tal fine dovrà attribuirsi significativo rilievo al rifiuto espresso e manifestato in forma decisa dalla minore di non avere rapporti con il padre. Discende inoltre risultando la capacità genitoriale del ricorrente al momento non idonea che dovrà essere disposto l’affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre alla quale dovranno essere riservate le decisioni di maggiore interesse ai sensi dell’art. 337 quater comma 3 cc. Invero al riguardo è priva di pregio al richiesta di affidamento al Servizio Sociale risultando intatta ed adeguata la capacità genitoriale della madre…omissis… peraltro, ritenuto l’aumento di vita delle esigenze della minore dovute al crescere dell’età nonché all’assenza di frequentazione paterna, disporre l’aumento dell’assegno di mantenimento in favore della bambina a carico del padre

I progressi nelle neuroscienze, nella psicologia dello sviluppo, la sociologia hanno modificato le nostre conoscenze sulla salute e la malattia nel corso della vita.

Le esperienze avverse precoci nella vita (Adverse childhood events – ACEs), come i traumi, gli abusi, i  maltrattamenti possono lasciare un segno indelebile addirittura sull’assetto genetico con ripercussioni sulla salute dell’individuo nel lungo termine, alterando le strutture cerebrali e la risposta allo stress.

Centrale in tali situazioni è la presenza di un adulto accudente che aiuti il bambino a superare l’evento stressante, garantendo un effetto tampone che facilita il ritorno della risposta allo stress ai valori di base. L’attaccamento sicuro ad una madre agisce come un sistema protettivo contro lo stress per eventi nuovi, stressanti, paurosi.

La Direttiva UE del 2024 richiede una puntuale valutazione del rischio e la priorità nelle decisioni alla tempestiva tutela delle vittime e dei loro figli, l’attenzione alla sicurezza dei minori nei procedimenti civili. Il Considerando 70 riguarda il PRIORITARIO INTERESSE DEL MINORE RISPETTO AL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE VIOLENTO

La Corte di cassazione, pen. Sez.VI, 12.3.2024, n.17656, Cass. pen. Sez. VI 22.4.22, n. 19847, Cass. pen. Sez. VI 6.6.22 n. 27171, hanno ben delineato la differenza sostanziale tra conflittualità e violenza. 

Nei casi in cui, nel corso dei procedimenti civili aventi ad oggetto l’affidamento ed il collocamento di un minore  nonchè la frequentazione con il genitore, emergesse, dai documenti o dalle narrazioni delle vittime (che devono essere ritenute, nei casi di violenza di genere o domestica, alla stregua di testimoni di sé stesse), un comportamento maltrattante  deve essere applicata la normativa a loro tutela, anche in assenza di sentenze penali di condanna.

Come ricorda la Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021, nella maggior parte dei casi, i tribunali civili e per i minorenni non danno il giusto peso ai contesti di violenza, nonostante le denunce, i referti, le misure cautelari emesse in sede penale, declassandola a mera situazione di conflitto.

Il tribunale di Viterbo, richiamandosi ai principi ed alle norme giuridiche vigenti, ha applicato quel che la scrivente ha denominato  codice CONTATTOZERO al fine di proteggere la salute, la serenità, il recupero della bambina, operando inoltre la corretta distinzione tra genitore capace e sano e genitore pregiudizievole, consentendo al primo di svolgere il suo ruolo e la sua funzione, bloccando l’altro nel perpetrare le azioni nocive.

Avv. Marina Marconato

Tribunale di Viterbo sentenza 837-2024

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